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Esperto di Radioprotezione

La radioprotezione è l’insieme delle misure volte a proteggere la salute delle persone e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti. È regolamentata dal Decreto Legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva Euratom 2013/59. La normativa stabilisce i principi fondamentali di giustificazione, ottimizzazione e limitazione dell’esposizione alle radiazioni, applicabili in ambito medico, industriale e ambientale. Il decreto definisce inoltre i ruoli di figure chiave come l’Esperto di Radioprotezione, il Medico Autorizzato e l’Esperto di Sicurezza Fisica. L’obiettivo è minimizzare i rischi da esposizione, garantendo la sicurezza di lavoratori, pazienti e cittadini.

Chi è l'Esperto di Radioprotezione?

L’Esperto di Radioprotezione (abbreviato ERP) è una figura professionale prevista dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Ha il compito di garantire la sicurezza radiologica dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente nelle attività che comportano l’uso di sorgenti radioattive o apparecchiature radiogene in ottemperanza al D.Lgs 101/2020.

Cosa fa l'Esperto di Radioprotezione?

L’Esperto di Radioprotezione:

 

  • valuta il rischio da radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro;
  • consiglia sulle misure di protezione da adottare;
  • verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione (schermi, dosimetri, segnaletica, ecc.);
  • collabora alla formazione e informazione dei lavoratori;
  • controlla le esposizioni professionali e interviene in caso di superamento dei limiti;
  • partecipa alla classificazione delle aree e dei lavoratori esposti;
  • redige e aggiorna la documentazione tecnica sulla radioprotezione;
  • può essere coinvolto in situazioni di emergenza radiologica.

Dove Lavora Esperto di Radioprotezione?

L’Esperto di Radioprotezione lavora per conto di:

 

  • Ospedali e cliniche 
  • Studi Dentistici
  • Cliniche Veterinarie
  • Radiologie
  • Istituti di ricerca
  • Impianti nucleari o di smaltimento rifiuti radioattivi
  • Laboratori universitari
  • Agenzie ambientali o enti di controllo (es. ARPA)

Esperto di Radioprotezione e Lavoratori Autonomi

L’art. 114 stabilisce che il lavoratore autonomo deve avvalersi dell’Esperto di Radioprotezione per una serie di adempimenti fondamentali. In pratica, il ruolo dell’EdR è tecnico–consulenziale, e riguarda soprattutto valutazione, pianificazione e registrazione dell’esposizione.

Di fatto, l’Esperto di Radioprotezione:

 

Elabora la relazione prevista dall’art. 109, comma 2, basandosi sulle informazioni fornite dal lavoratore autonomo sulle attività che svolgerà.

Valuta rischi, esposizione prevedibile, misure di protezione necessarie.

Cura anche gli aggiornamenti della relazione (art. 131).

 

Assiste il lavoratore autonomo nel definire i vincoli di dose insieme all’esercente della zona classificata (art. 114, comma 2, lett. b).

Garantisce che i vincoli siano coerenti con la classificazione del lavoratore (A o B) e con il tipo di attività svolta.

 

Supporta il lavoratore nel rispettare:

i principi generali della radioprotezione (giustificazione, ottimizzazione – ALARA – e limitazione);

i limiti di dose dell’art. 146.

 

L’EdR è coinvolto nella gestione tecnico-documentale delle esposizioni.